Comunicazione graziesangiuseppe.it
Si dichiara che la pubblicazione dei messaggi presenti in questo sito è conforme alle disposizioni emanate nel Decreto della Congregazione per la Propagazione della Fede A.A.S. n° 58/16 del 29/12/1966, approvato da S.S. Paolo VI il 14/10/1966 e pubblicato per volere di Sua Santità stessa. Tre mesi dopo la pubblicazione il Decreto fu convalidato, per cui non è più proibito divulgare senza l’imprimatur scritti riguardanti nuove apparizioni, rivelazioni, visioni, profezie e miracoli.
Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto il diritto all’informazione leale fra le persone oneste; dopo il 15/11/1966 i canoni n° 1399 e n° 2218 non sono più in vigore. (Documentazione cattolica n° 1488, pag. 327).
Va chiarito che ai sensi del Diritto Canonico e delle Normae de delictis Congregationi pro doctrina fidei il giudizio sulla rivelazioni private, ossia se contengano o meno delitti contro la fede, che sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, spetta in prima istanza al Vescovo Ordinario della Diocesi alla quale appartiene il/la veggente, mentre il giudizio definitivo, in seconda istanza, spetta alla Congregazione per la dottrina della fede, che è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina e per le Chiese Orientali Cattoliche. Nel caso in cui il giudizio venga deferito direttamente alla Congregazione questa, come supremo organo, ha il potere di esprimerlo autonomamente.
Ogni cattolico però, in assenza del giudizio definitivo, appartenendo di diritto alla stirpe eletta, al sacerdozio regale, alla nazione santa del popolo di Dio, in forza del proprio battesimo che lo riveste di un carisma spirituale, usando della propria ragione, ha il diritto e il dovere di partecipare della funzione sacerdotale (Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 114 e 786) e perciò stesso ha facoltà di esercitare il proprio discernimento per giudicare, in buona fede e alla luce della dottrina della Chiesa, la veridicità delle rivelazioni private.
Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto il diritto all’informazione leale fra le persone oneste; dopo il 15/11/1966 i canoni n° 1399 e n° 2218 non sono più in vigore. (Documentazione cattolica n° 1488, pag. 327).
Va chiarito che ai sensi del Diritto Canonico e delle Normae de delictis Congregationi pro doctrina fidei il giudizio sulla rivelazioni private, ossia se contengano o meno delitti contro la fede, che sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, spetta in prima istanza al Vescovo Ordinario della Diocesi alla quale appartiene il/la veggente, mentre il giudizio definitivo, in seconda istanza, spetta alla Congregazione per la dottrina della fede, che è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina e per le Chiese Orientali Cattoliche. Nel caso in cui il giudizio venga deferito direttamente alla Congregazione questa, come supremo organo, ha il potere di esprimerlo autonomamente.
Ogni cattolico però, in assenza del giudizio definitivo, appartenendo di diritto alla stirpe eletta, al sacerdozio regale, alla nazione santa del popolo di Dio, in forza del proprio battesimo che lo riveste di un carisma spirituale, usando della propria ragione, ha il diritto e il dovere di partecipare della funzione sacerdotale (Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 114 e 786) e perciò stesso ha facoltà di esercitare il proprio discernimento per giudicare, in buona fede e alla luce della dottrina della Chiesa, la veridicità delle rivelazioni private.